(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 108 del
                          18 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La  Regione  del  Veneto, al fine di garantire la piu' ampia e
completa  tutela  dei  dati  clinici  personali,  disciplina  con  la
presente legge la tenuta, la conservazione, l'informatizzazione delle
cartelle  cliniche  e la redazione dei moduli di consenso informato e
promuove, per la dematerializzazione e informatizzazione dei predetti
dati, programmi di investimenti nelle strutture sanitarie pubbliche e
incentivi   alle   strutture   sanitarie   private   provvisoriamente
accreditate,  ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge regionale 16
agosto  2002,  n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie,   socio-sanitarie   e   sociali»,  di  seguito  denominate
preaccreditate.